domenica 29 giugno 2008

STOP!!!



L’INCOSTITUZIONALITA’ DELL’EMENDAMENTO “BLOCCA-PROCESSI”

Alessandro Pace


A prescindere dagli effettivi (ma non espliciti) motivi che possono aver indotto i senatori Berselli e Vizzini a presentare l’emendamento «sospendi-processi» nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 92 del 2008 e a prescindere altresì dal chiaro collegamento di tale emendamento con le vicende personali del Premier (trasparentemente ammesso nella lettera indirizzata da Berlusconi al Presidente del Senato: «excusatio non petita, accusatio manifesta»!), tale emendamento è incostituzionale sotto vari profili.

Innanzi tutto sotto il profilo procedimentale. L’emendamento in questione non ha infatti nulla a che vedere con gli scopi che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto legge in questione i quali esplicitamente vengono in esso identificati con l’apprestamento di «un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all’immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all’incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime». Conseguentemente, proprio in ragione di tale estraneità, tale emendamento si pone in contrasto con l’art. 77, comma 2 Cost., avendo la Corte costituzionale di recente statuito: a) che la mancanza del requisito della straordinarietà ed urgenza vizia il decreto legge e la relativa legge di conversione (sentenza n. 171 del 2006); b) che è viziato l’emendamento inconferente con le finalità del decreto legge, conseguentemente privo di tale requisito (sentenza n. 128 del 2008).

In secondo luogo, e sotto più aspetti, l’emendamento è manifestamente irrazionale e quindi incostituzionale ai sensi dell’art. 3 Cost. La sua irrazionalità consiste infatti:
1) nella scarsissima credibilità della giustificazione addotta dal Premier, nella citata lettera, secondo cui «questa sospensione di un anno consentirà (…) al Governo e al Parlamento di porre in essere le riforme strutturali necessarie per imprimere una effettiva accellerazione dei processi penali» (laddove è assai più credibile che la sospensione serva al Premier per far approvare nel frattempo una qualche legge che lo ponga definitivamente al riparo dalle conseguenze del caso Mills, nel quale è imputato del reato di corruzione in atti giudiziari);

2) nella irrazionalità dell’esclusione dal provvedimento di sospensione dei soli reati più gravi, che si pone in palese contrasto con quanto affermato sia da destra che da sinistra durante la recente campagna elettorale, e cioè che dovesse essere prontamente soddisfatta la generale richiesta di sicurezza a fronte della diffusa microcriminalità (mentre qui vengono addirittura esclusi furti, rapine e stupri, e cioè proprio quei reati che il decreto legge n. 92 intenderebbe radicalmente contrastare);

3) nella mancata ricomprensione, tra i reati più gravi (per i quali la sospensione non opera) del reato di corruzione del pubblico ufficiale (tra cui i giudici) e di corruzione in atti giudiziari, che sono forse i reati più gravi in uno «stato di diritto», nel quale la correttezza della conduzione dei processi mira ad assicurare l’eguaglianza di tutti di fronte alla legge.

In terzo luogo, l’emendamento in questione si pone in palmare contrasto con l’art. 112 Cost., il quale, sancendo l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, costituisce il «punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, talché il suo venir meno ne altererebbe l’assetto complessivo» (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1991).

Dal che consegue che, fino a quando esisterà quel precetto costituzionale, il Parlamento, e tanto meno il Governo, potrà vincolare i magistrati a seguire scale di priorità nel perseguimento di dati fatti criminosi (con una sostanziale immunità per i reati pretermessi). Il Parlamento può bensì depenalizzare certi fatti, ma finchè essi sono qualificati reati, tutti devono essere immediatamente perseguiti.

L’amara realtà che ciò non sempre accada dipende non dall’inesattezza di quel principio costituzionale, ma dalla scarsità delle risorse destinate alla Giustizia, dai vuoti di organico e dalla scarsa severità con la quale il CSM in passato ha punito i giudici fannulloni. Ancor più a monte essa dipende dalle altrettanto scarse risorse destinate alla Pubblica Istruzione e quindi alla formazione delle future generazioni alle quali - cosa gravissima - non sono inculcati sin dai primi anni di scuola i valori della nostra Costituzione. Per rendercisi conto di queste indiscutibili verità non occorre che la giustizia resti ferma per un anno e che centomila processi rischino di essere sospesi.

(22 giugno 2008)

tratto da associazionedeicostituzionalisti.it

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