mercoledì 18 giugno 2008

Chi è senza peccato scagli la prima pietra



CARLO FEDERICO GROSSO
Almeno sui tempi Berlusconi è stato anche questa volta di parola. Aveva promesso che il primo Consiglio dei ministri avrebbe approvato il disegno di legge sulle intercettazioni ed è riuscito a realizzare questo suo proposito. Non è invece riuscito a fare approvare lo specifico testo che aveva in un primo tempo prospettato.

Quantomeno alcuni reati gravi di criminalità comune e la corruzione sono stati, infatti, specificamente esclusi dal divieto di intercettare. Lo hanno imposto la Lega e, forse, un po’ di sopravvenuto buon senso.

Nonostante tali modifiche, il testo che è stato proposto al Parlamento è inaccettabile sotto diversi profili. Non è accettabile che dall’ambito delle intercettazioni risultino esclusi numerosi reati gravi di criminalità comune per i quali è prevista una pena massima inferiore a dieci anni di reclusione: fra gli altri, l’associazione a delinquere, lo scippo, l’incendio, la ricettazione, la calunnia, i reati ambientali, quasi tutti i reati economici. Non è accettabile che si preveda che, salvo casi eccezionali, le intercettazioni debbano di regola cessare dopo tre mesi pure se stanno dando risultati positivi. Non ha senso minacciare indiscriminatamente fulmini e galera (tre anni di arresto) ai giornalisti che pubblicano atti processuali non segreti dei quali sia vietata la pubblicazione. Sembrerebbe ampiamente sufficiente la reclusione, già prevista dalla legislazione vigente, ed ulteriormente incrementata dal disegno di legge, per i pubblici ufficiali che violano il segreto investigativo e per i privati (compresi i giornalisti) che concorrono con loro alla realizzazione del reato di violazione del segreto d’ufficio.

È per altro verso illuminante che sia stato previsto che le conversazioni non possano più essere trascritte nelle ordinanze di custodia cautelare ma debbano essere inserite in un fascicolo autonomo rigorosamente secretato fino all’apertura del dibattimento. Ciò significa che tali atti processuali per tutto il corso delle indagini preliminari, ed ancora oltre, rischiano di diventare totalmente segreti: atti, cioè, che non possono essere pubblicati per esteso, ma dei quali, neppure, si potrà dare notizia per riassunto o sommi capi. Tale nuovo principio, che era già presente nel disegno di legge Mastella, costituisce ferita grave inferta al diritto-dovere di informare la gente sulle indagini penali in corso ed al controllo pubblico sulle stesse che la gente, in democrazia, ha diritto di poter esercitare. Anche in questo caso, pertanto, si tratta di un principio inaccettabile.

Questo principio, si badi, non ha d’altronde nulla a che vedere con l’esigenza di assicurare la privacy delle notizie private emerse dalle intercettazioni, riguardino esse gli stessi indagati o soggetti terzi. Vietare che le notizie che non interessano le indagini siano pubblicate è infatti sacrosanto; significa rimediare ad un abuso ripetuto, per anni, dalla stampa e che giustamente si deve far cessare ed adeguatamente reprimere. Pertanto si disponga che le intercettazioni che le contengono siano custodite in appositi fascicoli riservati, rigorosamente secretati e destinati alla distruzione. Cosa ben diversa è pretendere invece il silenzio sull’oggetto dell’inchiesta. Poiché l’indagine penale ha di per sé un interesse pubblico, una volta caduta la specifica esigenza investigativa alla segretezza, la pubblicazione delle notizie che riguardano l’inchiesta stessa non dovrebbe infatti, ragionevolmente, essere impedita.

Non tutto, nel disegno di legge presentato, è ovviamente censurabile. È giusto, ad esempio, che le notizie raccolte non possano essere indiscriminatamente utilizzate in ogni indagine penale ed in ogni processo. È giusto, l’ho appena rilevato, che si vieti la pubblicazione sui giornali di notizie private che non concernono le indagini penali con riferimento alle quali l’intercettazione è stata disposta. Non c’è problema sulla circostanza che a decidere sulla richiesta di intercettazione intervenga un collegio giudicante piuttosto che un singolo giudice; anzi, forse è un bene. Opportunamente è stato previsto che le nuove norme non si applichino ai procedimenti penali aperti al momento della loro entrata in vigore, evitando in questo modo odiosi, eventuali, sospetti di oscuramento mirato di taluni di essi.

È, per altro verso, assolutamente peculiare che il governo nella nuova normativa sulle intercettazioni, pensando forse ai reati di pedofilia ed alle relative, frequenti, indagini penali, si sia specificamente preoccupato di dettagliare che, quando emerge un reato nei confronti di un sacerdote, dev’essere immediatamente avvertito il vescovo, e quando emerge un reato a carico di un vescovo dev’essere avvertito il Vaticano.

Al di là di queste e altre peculiarità, rimangono, pesanti, i rischi menzionati di duplice danno alle indagini penali che concernono reati di criminalità comune ed alla libertà di stampa in tema di cronaca giudiziaria. A questo punto la palla passa al Parlamento. Chissà se, finalmente, tutta l’opposizione, abbandonati i tatticismi o le voglie di accordi trasversali, si schiererà contro con la dovuta compattezza. Sarebbe, soprattutto, un segnale indispensabile a fronte del rincorrersi delle voci secondo cui la maggioranza di governo si appresterebbe, odiosamente, ad iniziative legislative prossime venture di ampia copertura in materia di giustizia penale nei confronti dei potenti.

tratto da lastampa.it

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